Obbligo di GREEN PASS

COVID-19 – Green pass nei luoghi di lavoro

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021, il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in vigore dal 22 settembre 2021, con cui vengono introdotte, per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, misure urgenti di contenimento del Covid-19 e l’obbligo di possesso del Green Pass per il personale delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro privati.

Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 – al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro – estende l’obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Datori di lavoro privati
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato (incluso volontariato e formazione) è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta.
Restano esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato, sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni.
Entro il 15 ottobre 2021 devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Il lavoratore se comunica di non avere il Green Pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Tamponi calmierati
Il decreto prevede l’obbligo, sino al 31 dicembre 2021, per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
In caso di inosservanza di tale disposizione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a, cinque giorni.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione, sulla base di idonea certificazione medica

Revisione misure di distanziamento
Entro il 30 settembre 2021, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il CTS esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione dei successivi provvedimenti normativi.

D.L. 21 09 2021 n. 127