Contributo a fondo perduto :

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: SOMME NON SPETTANTI RECUPERABILI ENTRO IL 2029

In caso di somme non spettanti per il contributo a fondo perduto si prospettano tempi lunghi di recupero: la richiesta di restituzione potrà avvenire entro il 31 dicembre 2029 con sanzioni da una a due volte gli importi e senza la possibilità di accedere alla definizione agevolata. Le linee guida dell’Agenzia delle entrate saranno improntate ai principi già elaborati per i contributi dei decreti ristori.

FONDO PERDUTO: IL CONTRIBUTO NON SPETTANTE CONFIGURA IPOTESI DI REATO

Il fondo perduto, se indebito, può configurare ipotesi di reato penale. Qualora dai controlli emerga che il contributo ricevuto non sia spettante, troverà applicazione l’articolo 316-ter CP in materia di indebita percezione di aiuti a danno dello Stato, che, nel caso di somme superiori a 4.000 euro, prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la confisca.

DECRETO SOSTEGNI: GOVERNO AL LAVORO PER IL BIS

Con un nuovo decreto sono in arrivo altri aiuti a fondo perduto. Il nuovo decreto dovrebbe vedere la luce in aprile, dopo lo scostamento approvato con il documento di economia e finanza.

DECRETO SOSTEGNI: MODIFICHE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’Agenzia delle Entrate ha effettuato alcune modifiche al provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021 relativo al contributo a fondo perduto. Le istanze possono essere presentate da oggi 30 marzo e fino al 28 maggio 2021, anche per mezzo di un intermediario, in via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Al fine di una più puntuale interpretazione sulla determinazione del valore del contributo a fondo perduto per i soggetti “start up” che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019, si interviene sul paragrafo 2.4 – seconda alinea – eliminando le parole “negativa ma inferiore al 30 per cento”.

DECRETO SOSTEGNI: GLI ESCLUSI DAL FONDO PERDUTO

Si elencano le clausole di esclusione dal fondo perduto previsto dal decreto Sostegni. Soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 23 marzo 2021, eccetto gli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto; soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021; enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir; intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

DOMANDE FONDO PERDUTO: I CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Le domande per il fondo perduto i controlli sono soggette a due tipi di controllo: il primo all’atto della presentazione, successivamente all’atto dell’erogazione del contributo. I controlli potrebbero comportare lo scarto dell’istanza o la revoca, totale o parziale, del contributo erogato. In questi casi ai contribuenti verrebbero inoltre irrogate dall’Agenzia delle entrate le specifiche sanzioni amministrative, e nei casi più gravi, anche le misure previste dal codice penale per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter c.p.).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: FRUIZIONE A MEZZO BONIFICO O CREDITO D’IMPOSTA

La novità del contributo a fondo perduto di nuova istituzione è che lo si può fruire nel modo classico (bonifico), oppure come credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia. La scelta andrà espressa in sede di presentazione dell’istanza per l’attribuzione del contributo. In riferimento, non si applicano le norme sul tetto annuale di 700mila euro di crediti utilizzabili in compensazione (articolo 34, legge n. 388/2000); limite di 250mila euro di crediti da riportare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007); divieto di compensazione in caso di debiti erariali scaduti e iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, Dl n. 78/2010).

DECRETO SOSTEGNI: I CONTROLLI DELLA SPETTANZA NON TOCCANO I FORFETTARI

Circa la spettanza del contributo a fondo perduto e la doppia possibilità di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate, dall’analisi dei contenuti informativi della disposizione, emerge che l’Agenzia delle entrate non riesce a controllare i requisiti dei forfettari, unica sua possibilità è richiedere la documentazione.