Pensione Quota 103

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto la forma anticipata di pensionamento c.d. Quota 103, denominata anche “pensione anticipata flessibile”. Possono accedervi i lavoratori che perfezionino, entro il 31 dicembre 2023, 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva. Per coloro che, pur maturando i requisiti per Quota 103, rimangano in servizio, la legge di Bilancio 2023 ha inoltre previsto uno specifico incentivo economico, le cui modalità operative sono state precisate con apposito decreto ministeriale (art. 14.1, D.L. n. 4/2019; art. 1, cc. 283, 286, 287 L. n. 197/2022 – c.d. legge di Bilancio 2023; D.M. 21 marzo 2023).

Quota 103 – Incentivo per il posticipo del pensionamento

Quota 103 – Regime generale

La c.d. Pensione Quota 103 o “pensione anticipata flessibile” è una forma anticipata di pensionamento che consente agli iscritti all’AGO, alle forme esclusive o sostitutive della stessa e alla Gestione separata di accedere al trattamento pensionistico al raggiungimento di una determinata quota, risultante dalla somma tra l’età anagrafica richiesta e l’anzianità contributiva.

I lavoratori interessati dovranno perfezionare, entro il 31 dicembre 2023 (art. 14.1, D.L. n. 4/2019; art. 1, c. 283, L. n. 197/2022):

– un’età anagrafica non inferiore a 62 anni;

– un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni.

Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico, vige un sistema di finestre mobili, differenziato tra il settore privato (finestra di 3 mesi) e il settore pubblico (finestra di 6 mesi) (art. 1, c. 283, L. n. 197/2022 – c.d. legge di Bilancio 2023)

Incentivo alla permanenza in servizio

Con la legge di Bilancio 2023 è stato inoltre introdotto uno specifico incentivo per i lavoratori che, nonostante il raggiungimento dei requisiti per Quota 103, rimangano in servizio.

Coloro che optino per tale scelta potranno rinunciare all’accredito della quota a proprio carico di contribuzione alla gestione pensionistica relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa. In alternativa, essi potranno richiedere al datore di lavoro la corresponsione intera in proprio favore dell’importo corrispondente (art. 1, cc. 286-287, L. n. 197/2022).

Le modalità di attuazione della misura sono state definite con il D.M. 21 marzo 2023.

Esercizio della facoltà di rinuncia

Il lavoratore che intende avvalersi di tale incentivo è innanzitutto tenuto a darne comunicazione all’INPS, che provvederà a certificare il raggiungimento dei requisiti necessari per l’accesso alla pensione anticipata flessibile e a comunicarlo al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria.

Versamento importo al lavoratore

In seguito all’esercizio della facoltà di rinuncia da parte del lavoratore, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo, da parte del datore di lavoro, della quota a carico del lavoratore, a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento pensionistico anticipato. Nel caso in cui la rinuncia sia stata esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile, sarà necessario considerare il primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della stessa facoltà.

L’importo dei contributi non versati viene quindi corrisposto al lavoratore fino al conseguimento di una pensione diretta, ovvero fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, c. 6, del D.L. n. 201/2011 (attualmente pari a 67 anni) o per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore. L’opzione di rinuncia è in ogni caso revocabile da parte del lavoratore, con effetto dal primo mese di paga successivo all’esercizio della stessa revoca.

Le somme sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi e il datore di lavoro può procedere, a conguaglio, all’eventuale recupero delle contribuzioni pensionistiche già versate.

L’opzione riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento anticipato e può essere esercitata una sola volta.

Precisazioni

In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata e l’INPS ne darà comunicazione al nuovo datore.

In caso di riconoscimento della fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo viene erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero.

Fonte Ipsoa

STUDIO DANILO FERRETTI
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