Premi di risultato. Dal 2026 cambia il regime agevolato

La legge di Bilancio 2026 potenzia, per gli anni 2026 e 2027, il regime agevolato dei premi di risultato per i lavoratori dipendenti del settore privato. Prevede, infatti, un duplice beneficio che consiste nella riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva IRPEF, che passa dal 5% all’1%, e nell’innalzamento da 3.000 a 5.000 euro del limite complessivo annuo entro il quale è applicabile l’aliquota agevolata. Per la fruizione del regime agevolato è richiesta la compresenza di requisiti sia soggettivi che oggettivi.

Il quadro normativo di riferimento
La disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività trae origine dall’art. 1 della legge 208/2015 che ha introdotto un regime fiscale agevolato per incentivare forme di retribuzione variabile collegate al raggiungimento di obiettivi di incremento della produttività, redditività, qualità ed efficienza organizzativa. La legge 207/2024 ha previsto, per il triennio 2025-2027, una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 10% al 5%, tuttavia il legislatore è intervenuto nuovamente con la legge di Bilancio 2026, ridefinendo i termini dell’agevolazione.

Le novità per il 2026
In primo luogo, viene prevista un’ulteriore riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, che passa dal 5% all’1%.
Al contempo, la disposizione innalza da 3.000 a 5.000 euro il limite complessivo annuo entro il quale è applicabile l’aliquota agevolata.
Tra le novità, il comma 13 estende anche al 2026 la specifica agevolazione fiscale sui dividendi di cui alla legge 76/2025, inizialmente prevista per il solo anno 2025. Per effetto di tale disposizione i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare sia nel 2025 che nel 2026.

I beneficiari dell’agevolazione
Il perimetro soggettivo dell’intervento resta invariato rispetto alla disciplina previgente. Possono accedere al regime agevolato esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato. La condizione essenziale per fruire del beneficio è rappresentata dal limite reddituale; pertanto, nel periodo d’imposta precedente a quello di erogazione del premio, il lavoratore deve aver percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a 80.000 euro.

La disciplina generale: requisiti e condizioni di applicazione
Prima di esaminare le caratteristiche specifiche dei premi agevolabili, è opportuno rammentare la natura e la struttura di tali strumenti retributivi. Il premio di risultato si configura come un elemento aggiuntivo rispetto alla retribuzione ordinaria, erogato al verificarsi del raggiungimento di particolari obiettivi aziendali, definiti attraverso un accordo sindacale di secondo livello.
La contrattazione di secondo livello, sia essa aziendale o territoriale, riveste un’importanza fondamentale e gli accordi devono essere depositati telematicamente tramite l’applicativo del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it), entro 30 giorni dalla firma, allegando il contratto e la dichiarazione di conformità agli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione.

Senza un valido accordo collettivo debitamente depositato, non è possibile accedere al regime fiscale agevolato.
Gli accordi devono definire obiettivi che rispondano a precisi criteri metodologici.
In particolare, tali obiettivi devono essere:
– specifici, ossia chiaramente definiti e circoscritti, in modo da non lasciare margini di ambiguità interpretativa;
– misurabili, vale a dire quantificabili attraverso indicatori oggettivi e parametri numerici determinati;
– raggiungibili, nel senso che devono essere realisticamente conseguibili in relazione alle condizioni operative dell’impresa;
– realistici, quindi compatibili con le risorse disponibili e il contesto di mercato;
– definiti nel tempo, ossia collocati in un arco temporale preciso, con scadenze verificabili.
La normativa individua tassativamente le finalità verso le quali devono tendere gli obiettivi premiabili. L’accordo di secondo livello deve prevedere che i premi siano correlati al raggiungimento di miglioramenti misurabili in uno o più dei seguenti ambiti:
– produttività, intesa come incremento della quantità di output prodotto a parità di input impiegati;
– redditività, espressa in termini di miglioramento dei margini economici e della capacità di generare utili;
– qualità, espressa da un innalzamento degli standard qualitativi dei prodotti o servizi offerti;
– efficienza, nel senso di ottimizzazione dei processi organizzativi e riduzione degli sprechi;
– innovazione realizzata mediante l’introduzione di nuove tecnologie, prodotti o modalità operative.
Il collegamento tra premio erogato e obiettivi raggiunti non può essere generico o presunto, ma deve poter essere dimostrato attraverso evidenze documentali e parametri verificabili. L’incremento deve essere verificabile e misurabile in modo oggettivo attraverso gli indicatori specificamente definiti nella contrattazione collettiva.

È inoltre essenziale che il premio sia effettivamente aggiuntivo rispetto alle componenti retributive ordinarie, non potendo sostituire elementi già previsti dalla contrattazione collettiva nazionale o da accordi preesistenti.

Fonte: Ipsoa