Artigiani e commercianti, novità su imponibile e scadenza contributi Inps 2021

Confermata la proroga della scadenza dei contributi per artigiani e commercianti. Con il messaggio 13 maggio 2021, n. 1911, l’INPS ha comunicato il differimento al 20 agosto 2021, originariamente previsto entro il 17 maggio, del termine di pagamento della rata dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti.

Per chi è previsto l’esonero parziale dei contributi Inps 2021
Con l’obiettivo infatti di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza Covid sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, il governo ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che si trovino in queste condizioni:
abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50mila euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

No sanzioni o interessi per la scadenza del 20 agosto 2021
Con la circolare 10 giugno 2021, n. 85, l’INPS ha poi precisato che sui versamenti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.

Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti, con scadenza il 17 maggio 2021, può essere quindi effettuato entro il 20 agosto 2021 senza alcuna maggiorazione.

Con un’ulteriore circolare, sempre del 10 giugno 2021, la n. 84, l’INPS ha fornito inoltre chiarimenti sull’imponibile contributivo per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali.

Imponibile contributi Inps 2021, chi è escluso
La circolare recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro, in linea con il recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali in cui i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

La Corte di Cassazione ha evidenziato che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale”, mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa)”.

Restano invece valide le regole ordinarie di obbligo contributivo, in caso di svolgimento dell’attività lavorativa all’interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.

Le nuove indicazioni sulla determinazione della base imponibile hanno effetto a partire dall’anno di imposta 2020.