Con la circolare n. 139/2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative sul nuovo bonus mamme 2025, introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 95/2025. La misura prevede un’integrazione al reddito pari a 40 euro mensili per ciascun mese di attività lavorativa svolta nel 2025, destinata alle lavoratrici madri con almeno due figli e reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui. Il bonus spetta sia alle lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluse le domestiche) che alle lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie o casse professionali. Le domande devono essere presentate entro il 9 Dicembre.
Il provvedimento ha introdotto per l’anno 2025 un’integrazione al reddito destinata alle lavoratrici madri con due o più figli, in attesa dell’entrata in vigore, dal 2026, dell’esonero contributivo parziale già previsto dalla legge di Bilancio 2025.
Caratteri della misura
Il nuovo bonus mamme è un sostegno temporaneo, destinato alle lavoratrici che nel 2025 risultino madri di almeno due figli, e che percepiscano un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui.
La prestazione consiste in una integrazione al reddito di 40 euro mensili per ogni mese (o frazione di mese) di effettiva attività lavorativa, dipendente o autonoma, nel corso dell’anno 2025.
Per le madri con tre o più figli, il beneficio non è riconosciuto nei mesi in cui è in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, poiché in tali casi continua ad applicarsi l’esonero totale dei contributi previdenziali introdotto dalla legge di Bilancio 2024
Destinatari e requisiti di accesso
Possono richiedere il bonus:
– le lavoratrici dipendenti, pubbliche o private, escluse le lavoratrici domestiche,
– le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie (comprese le casse professionali e la Gestione separata), a condizione che, alla data del 1° gennaio 2025, o entro il 31 dicembre 2025, abbiano almeno due figli (naturali, adottivi o in affidamento preadottivo) e:
– per le madri con due figli, il più piccolo deve avere meno di 10 anni;
– per le madri con tre o più figli, il più piccolo deve avere meno di 18 anni.
Il diritto decorre dal mese in cui si perfezionano i requisiti familiari e si estingue al compimento del limite d’età previsto per il figlio minore.
Sono esclusi i periodi di sospensione del rapporto di lavoro, mentre per le lavoratrici autonome il bonus spetta per i mesi di iscrizione alla gestione previdenziale di riferimento.
Casi particolari
Rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittente, nonché quelli a scopo di somministrazione.
Nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato con riferimento ad una lavoratrice madre di tre figli, il diritto al nuovo bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro. I rapporti di apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, poiché gli stessi devono considerarsi contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Importo e modalità di erogazione
L’importo del bonus è pari a 40 euro mensili, non imponibili ai fini fiscali e contributivi. Il pagamento avverrà in unica soluzione nel mese di dicembre 2025, per le mensilità maturate da gennaio a novembre, oppure entro febbraio 2026 se la domanda è presentata in tempo non utile per la liquidazione di dicembre. In totale, l’importo massimo riconoscibile è di 480 euro annui (12 mensilità), ma l’importo effettivo sarà calcolato in base ai mesi di attività lavorativa svolta nel corso dell’anno.
Presentazione delle domande
Il nuovo bonus mamme è erogato a seguito della domanda attraverso uno dei seguenti tre canali:
– Portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS;
– Contact Center Multicanale, ai numeri 803.164 (da rete fissa) o 06 164.164 (da mobile);
– Patronati, che offrono assistenza nella compilazione.
Nella domanda, la richiedente deve dichiarare:
– il numero e l’età dei figli, specificando i dati anagrafici e il codice fiscale (o, se mancante, la documentazione anagrafica equivalente);
– la tipologia di attività lavorativa (dipendente o autonoma);
– l’assenza di rapporti a tempo indeterminato nei mesi di richiesta (per le madri con tre o più figli);
– un reddito da Lavoro, nel periodo d’imposta 2025, non superiore a 40.000 euro annui;
– la modalità di pagamento prescelta (IBAN o bonifico domiciliato). Si ricorda che il pagamento sarà effettuato direttamente dall’Inps alle lavoratrici in questione.
Le informazioni saranno oggetto di verifiche da parte dell’Istituto: in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dalla normativa con la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.
Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, ovvero entro il 9 dicembre 2025. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.
Successivamente alla presentazione della domanda è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.
Regime fiscale e trattamento ai fini ISEE
Il nuovo bonus mamme è esente da imposte e contributi e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali. Inoltre, la prestazione non rileva ai fini ISEE, in quanto considerata un sostegno di natura assistenziale finalizzato al rafforzamento delle politiche familiari.
Fonte: Ipsoa

