Buoni pasto elettronici: il limite di esenzione sale a 10 euro

A partire dal 1° gennaio aumenta limite di esenzione dei buoni pasto elettronici dagli attuali 8 euro a 10 euro. È quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026 come misura per ridurre il cuneo fiscale dei lavoratori subordinati, nonché per incentivare l’aumento del potere di acquisto.

Le conferme
Nessuna novità per il limite di esenzione dei buoni pasto cartacei che resta confermato a 4 euro al giorno.
Così come resta confermato il limite di esenzione delle eventuali indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Platea dei destinatari
con riferimento alla platea di lavoratori destinatari, pare utile ricordare che l’Agenzia delle Entrate con la circ. 28/E/2016 (punto 2.5.2) ha ricordato che l’erogazione dovrà essere rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi. Secondo l’Agenzia delle Entrate si tratta quindi di una misura di welfare con la conseguenza che il limite di esenzione trova applicazione solo qualora siano messi a disposizione della generalità di dipendenti o per categorie omogenee.
Conseguentemente l’eventuale messa a disposizione dei buoni pasto solo ad alcuni lavoratori rappresenta un trattamento ad personam che supera l’esenzione prevista per legge con la conseguenza che il valore nominale del buono pasto deve considerarsi come retribuzione imponibile nel suo intero valore da un punto di vista previdenziale e fiscale sia lato lavoratore che datore di lavoro.
Infine, si ricorda che i buoni pasto, sia cartacei che telematici, sono aggiuntivi e non vanno ad intaccare il limite di esenzione generale di 1.000 euro annui previsti per il triennio 2025-2027, con innalzamento a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico.
Un ultimo chiarimento in merito al numero di buoni pasto erogabili: si ricorda che gli stessi sono considerati come strumenti alternativi rispetto alle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi.
Conseguentemente sarà possibile fruire del beneficio fiscale e previdenziale solo qualora i buoni pasto siano offerti per ogni giorno effettivamente lavorato, indipendentemente che l’orario di lavoro preveda o meno la pausa pranzo e anche per i giorni eventualmente svolti da remoto (lavoro agile) qualora previsto nell’accordo individuale che regolamenta tale modalità organizzativa.

La disciplina generale dei buoni pasto
Con particolare riferimento ai buoni pasto, è utile ricordare che i buoni pasto:
– devono consentire al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
– sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
– non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
– sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.
Per quanto riguarda i buoni in forma cartacea devono riportare:
– il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
– la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
– il valore facciale espresso in valuta corrente;
– il termine temporale di utilizzo;
– uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
– la dicitura: ”Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.
Per quanto riguarda invece i buoni pasto elettronici:
– devono consentire l’associazione elettronica del buono pasto in fase di utilizzo con la data di utilizzo e con i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato;
– devono riportare un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso.

Fonte: Ipsoa