Dimissioni per fatti concludenti per assenza ingiustificata. Normativa e dettagli operativi

Le dimissioni per fatti concludenti, introdotte dalla legge 203/2024 (Collegato Lavoro), attivano una procedura specifica che il datore di lavoro deve seguire in caso di assenza ingiustificata del dipendente. Solo rispettando le fasi previste è possibile procedere al licenziamento senza versare il contributo NASpI. La procedura di dimissioni per fatti concludenti è stata introdotta dal Collegato Lavoro (art. 19 della legge n. 203/2024) per disciplinare il caso dei lavoratori che si allontanano dall’azienda senza aver formalizzato le proprie dimissioni.
La procedura di licenziamento e quella per fatti concludenti sono alternative: il datore può ben scegliere di applicare la procedura ex art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei diritti dei lavoratori), pagando, oltre alle competenze di fine rapporto, il contributo di ingresso alla NASpI fino ad un importo pari al massimo (per l’anno 2026) a 1949,19 euro.
La procedura di dimissioni per fatti concludenti, invece, è legittima nel rispetto dei termini dettati dalla legge o ridefiniti dai CCNL che possono definire termini diversi, a garanzia di entrambe le parti contraenti, ma non peggiorativi rispetto a quelli di legge.

Esclusioni dal campo di applicazione
Sono esclusi dal campo di applicazione della nuova procedura i soggetti che:
– si trovano a fruire della tutela della maternità e del congedo di paternità
– presentano le dimissioni entro i tre anni dalla nascita del bambino;
– stipulano un accordo di risoluzione consensuale ex art. 7 della legge n. 604/1966;
– sottoscrivono risoluzioni consensuali o ratificano le dimissioni avanti ad uno degli organismi abilitati.

Come funziona la nuova procedura
Il datore di lavoro che intende utilizzare la procedura delle dimissioni per fatti concludenti deve applicare una procedura che si articola in più fasi:
1) verificare quanti giorni debbono passare per il CCNL applicato affinchè l’assenza del lavoratore che non ha fatto pervenire alcuna comunicazione, possa ritenersi ingiustificata. Il numero dei giorni può variare a seconda del CCNL applicato.
L’assenza ingiustificata protratta per giorni è nei contratti collettivi lo strumento per attivare la procedura di licenziamento alla quale si è fatto cenno sopra: ebbene, il Legislatore afferma che il datore deve riferirsi alla sua durata anche per attivare la procedura delle dimissioni di fatto;
In mancanza di specifiche indicazioni da parte del CCNL si applica quanto stabilito dall’art. 19 della legge. 203/2024, ovvero l’assenza dal lavoro di 15 giorni di calendario;
2) il datore di lavoro deve inviare, tramite PEC, alla sede dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in base al luogo ove si è svolta l’attività del lavoratore, il modello in cui devono essere indicati i dati identificativi relativi al datore, al lavoratore, l’ultimo recapito conosciuto, il telefono e la mail ed ogni altro elemento utile, se in possesso del datore, ed il CCNL applicato;
3) l’Ispettorato ha facoltà di avviare una verifica che comunque deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione datoriale. L’accertamento può avere tre esiti:
1. a) il lavoratore non è stato rintracciato;
2. b) il lavoratore ha, nella sostanza, confermato il proprio comportamento;
3. c) il lavoratore ha prodotto elementi che fanno ritenere che l’assenza ingiustificata sia dovuta a causa di forza maggiore o ad una responsabilità datoriale. In questo ultimo caso l’ispettore comunica alle parti la inefficacia delle dimissioni per fatti concludenti e il lavoratore può ricorrere in giudizio per tutelare i propri diritti;
4) il datore di lavoro comunica, in ogni caso, indipendentemente dall’esito delle verifiche dell’ispettorato del Lavoro, ai servizi per l’impiego (Centro per l’Impiego) le dimissioni per fatti concludenti entro i 5 giorni successivi alla data della comunicazione inviata via PEC all’Ispettorato territoriale del Lavoro;
5) il rapporto di lavoro si risolve senza che sia necessario pagare il ticket di ingresso alla Naspi e trattenendo, all’atto della erogazione delle competenze di fine rapporto, l’indennità di mancato preavviso. Inoltre il dipendente non potrà ovviamente accedere al trattamento di Naspi.

Fonte: Ipsoa