ESONERO CONTRIBUTIVO

ESONERO CONTRIBUTIVO A CARICO LAVORATORI DIPENDENTI. A CHI SPETTA E COME SI APPLICA
La Legge di bilancio per l’anno 2023 ha confermato il taglio del cuneo fiscale che consiste nell’abbattimento della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti, previsto dall’articolo 1, comma 121, L.234/2021, nella misura di 2 punti percentuali.
L’INPS interviene con la circolare n. 7/2023 con lo scopo di fornire i seguenti chiarimenti:
Destinatari e percentuali dell’esonero contributivo: lo sgravio è applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato incluso l’apprendistato – esclusi i rapporti di lavoro domestico – sulla quota dei contributi previdenziali del lavoratore, nelle seguenti misure percentuali:
– 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692€;
– 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923€.
Durata agevolazione: lo sgravio IVS opera dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Cumulabilità con altri incentivi: l’INPS ha chiarito che lo sgravio è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.
Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del DURC da parte del datore di lavoro

STUDIO DANILO FERRETTI
Average rating:  
 0 reviews