TEMPO DETERMINATO: COSA CAMBIA

NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO DA DECRETO LAVORO (DL 48/2023)
Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48 del 2023), definisce nuove regole in merito ai contratti a tempo determinato.
Fermo restando l’attuale impianto della mancanza di causale per i primi 12 mesi del rapporto, con il Decreto Lavoro si disciplina la possibilità di superare i 12 mesi di acausalità subordinatamente alle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, ovvero, in mancanza di regolamentazione, alle ragioni di carattere tecnico-organizzativo e produttivo individuate dalle parti.
Viene, infatti, previsto che l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
– è disciplinato dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA/RSU);
– in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, le ragioni tecniche, organizzative e produttive potranno essere individuate (e riportate nel contratto) dalle parti contraenti, ovvero datore di lavoro e lavoratore, ma solo fino al 31 dicembre 2024, al fine di consentire alla contrattazione collettiva, soprattutto nazionale, di individuare le specifiche esigenze che giustifichino il rapporto oltre i 12 mesi iniziali di acausalità.
– può avvenire per cause sostitutive, ovvero l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi potrà avvenire per sostituire altri lavoratori assenti.
Pertanto, in sintesi, le causali dopo il 30 aprile 2024 rimarranno due: causali stabilite dai contratti collettivi e sostituzione. Fino a quella data in assenza di causali stabilite dai contratti collettivi, le aziende avranno anche la possibilità di usare la causale per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (fonte in passato di un significativo contenzioso).
Fonte: Ipsoa

STUDIO DANILO FERRETTI
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