TFR e Fondo di Tesoreria INPS

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) amplia la platea dei datori di lavoro obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. Nello specifico, con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono obbligati i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, hanno raggiunto o raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti, che attualmente sono esclusi dall’obbligo.
Inoltre introduce modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Come funziona il silenzio assenso
È utile fornire in primo luogo un riepilogo del meccanismo di funzionamento del silenzio assenso. La normativa in vigore prevede che il lavoratore dipendente del settore privato disponga di diverse opzioni riguardo alla destinazione delle quote maturande di TFR:
− far confluire il TFR a una forma di previdenza complementare con modalità tacita: se entro sei mesi dalla prima assunzione il lavoratore non ha effettuato alcuna scelta con riguardo al proprio TFR, il datore di lavoro fa confluire il TFR maturando alla forma previdenziale collettiva di riferimento per il lavoratore o, in mancanza di questa, al fondo COMETA (a seguito del decreto ministeriale di soppressione di FONDINPS entrato in vigore nell’agosto del 2020);
− far confluire il TFR a una forma di previdenza complementare con modalità esplicita: il lavoratore può decidere di versare il proprio TFR alla forma previdenziale da lui stesso designata investendo, oltre al TFR maturando, anche una quota di contribuzione aggiuntiva (propria ed eventualmente del datore di lavoro) che sarà interamente deducibile dal reddito complessivo entro la soglia annua di 5.164,57 euro;
− mantenere il regime del TFR di cui all’art. 2120 del codice civile con modalità esplicita: accantonandolo presso l’azienda di appartenenza nel caso quest’ultima abbia meno di 50 dipendenti ovvero, nell’ipotesi di un numero di dipendenti pari o superiore a 50, destinandolo al Fondo di Tesoreria presso l’Inps.

Il Fondo di Tesoreria
L’art. 1, comma 755, della legge n. 296 del 27/12/2006, ha istituito il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile. Il predetto Fondo, costituito presso l’INPS, garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei TFR, per la quota corrispondente ai versamenti dovuti. In ordine alle modalità, il comma 756 ha previsto che, con effetto sui periodi di paga decorrenti dall’1° gennaio 2007, affluisca al Fondo il TFR maturato dai dipendenti di datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. La norma trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Obbligati al versamento del contributo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Pertanto, eventuali modifiche che siano intervenute successivamente in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell’obbligo al versamento. Per le aziende che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2006, si prende invece a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.

Cosa prevede la legge di Bilancio 2026
La legge di Bilancio 2026 modifica l’art. 1, comma 756, della legge n. 296 del 27/12/2006, includendo tra i soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, anche i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, hanno raggiunto o raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti, che fino a tale data erano esclusi dall’obbligo, di fatto ampliando la platea di potenziali lavoratori che possono aderirvi.
In via transitoria per il biennio 2026-2027 tale inclusione è limitata ai datori di lavoro con un numero di dipendenti non inferiore a 60. Dal 2032 è invece prevista l’estensione dell’obbligo del versamento per le aziende con un numero di dipendenti non inferiore a 40.
Al momento siamo in attesa delle relative disposizioni operative ed attuative da parte degli Enti preposti.

Fonte: Ipsoa