Dal 1° luglio 2026 sono operative le nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su TFR e previdenza complementare. Le novità riguardano ogni impresa che assume personale, con effetti diversi in base al numero di dipendenti.
• Scelta del lavoratore neoassunto su dove destinare il TFR (previdenza complementare o azienda/Tesoreria INPS).
• Obbligo dell’impresa, in base alla propria dimensione, di versare all’INPS il TFR non destinato alla previdenza complementare. Un’impresa può essere soggetta al secondo obbligo anche se nessun dipendente ha scelto la previdenza complementare.
COSA CAMBIA PER I NEOASSUNTI DAL 1° LUGLIO 2026
Per ogni lavoratore assunto nel settore privato a partire da questa data (esclusi lavoro domestico e pubblico impiego), il termine per decidere la destinazione del TFR scende da 6 mesi a 60 giorni dalla data di assunzione. Entro questo termine il lavoratore ha tre possibilità:
• Aderire esplicitamente a una forma di previdenza complementare (anche diversa da quella indicata dal CCNL applicato).
• Scegliere esplicitamente di non aderire, lasciando il TFR in azienda o al Fondo Tesoreria INPS (a seconda della dimensione dell’impresa). Questa scelta resta sempre reversibile in favore della previdenza complementare in un momento successivo.
• Non decidere: in questo caso scatta l’adesione automatica alla forma di previdenza complementare prevista dal CCNL applicato, o al fondo residuale Cometa se il CCNL non ne prevede uno. Questa scelta, una volta maturata, è irrevocabile.
Le tre possibilità valgono per i lavoratori alla prima occupazione. Per i lavoratori che, pur non essendo alla prima occupazione, hanno già una posizione previdenziale complementare attiva alimentata anche solo in parte dal TFR di un precedente rapporto, l’opzione di mantenimento del TFR in azienda/Fondo di Tesoreria non è ammessa: possono comunque scegliere esplicitamente il fondo di destinazione, ma in assenza di scelta si applica l’adesione automatica.
Con l’adesione (esplicita o automatica) confluiscono nel fondo pensione il TFR maturando, il contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo e, se previsto, il contributo del lavoratore. Se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale INPS (circa 7.100 € per il 2026), il contributo a carico del lavoratore non è obbligatorio.
Per i contratti di durata inferiore a 60 giorni il silenzio-assenso non può perfezionarsi prima della cessazione, ma l’obbligo di consegna dell’informativa resta valido dal primo giorno.
COSA DEVE FARE SUBITO L’IMPRESA
Consegnare a ogni neoassunto, dal primo giorno di lavoro, un’informativa scritta e tracciabile sulle opzioni disponibili e sul fondo di riferimento del CCNL applicato (se esiste).
Raccogliere sempre una scelta esplicita del lavoratore, evitando che il termine di 60 giorni decorra senza risposta.
Attivare un sistema di tracciamento delle scadenze dei 60 giorni per ciascun neoassunto, con un promemoria prima della scadenza.
Verificare se il CCNL applicato individua un fondo pensione di riferimento: in caso negativo, i lavoratori silenti confluiranno su Cometa.
IL FONDO DI TESORERIA INPS: OBBLIGO LEGATO ALLA DIMENSIONE DELL’IMPRESA
Indipendentemente dalle scelte dei singoli lavoratori, la Legge di Bilancio 2026 ha rivisto le soglie dimensionali che determinano l’obbligo per l’impresa di versare all’INPS (Fondo di Tesoreria) la quota di TFR maturando non destinata alla previdenza complementare. Il criterio non è più fisso ma dinamico: si basa sulla media annua dei dipendenti dell’anno precedente.
Fascia dimensionale Il TFR non destinato a previdenza
Sotto 60 dipendenti medi (biennio 2026–2027)
• Il TFR resta in azienda, come accantonamento interno (art. 2120 c.c.). Nessun versamento all’INPS per questa quota. Nessun nuovo obbligo di versamento al Fondo Tesoreria. Restano gli obblighi di informativa e raccolta della scelta.
• Almeno 60 dipendenti medi (biennio 2026–2027) …deve essere versato obbligatoriamente al Fondo di Tesoreria INPS, con periodicità mensile. Richiedere all’INPS il codice di autorizzazione «1R» tramite modello SC34, se non già attribuito. Versare tramite F24 entro il 16 del mese successivo.
• Imprese di nuova costituzione (primo anno) Si applica il criterio storico: soglia di 50 dipendenti medi nel primo anno, indipendentemente dalle soglie 2026–2027. Monitorare la media occupazionale del primo anno: se si superano i 50 dipendenti, l’obbligo decorre dal mese di avvio attività.
• Imprese già obbligate prima del 2026 (sopra i 50 dip. con le vecchie regole) Continuano a versare al Fondo di Tesoreria come già facevano. Nessuna interruzione: l’obbligo pregresso resta valido anche se l’impresa ha tra 50 e 60 dipendenti nel biennio 2026–2027.
Calendario delle soglie a regime: 60 dipendenti nel 2026–2027 · 50 dipendenti nel 2028–2031 · 40 dipendenti dal 2032. Una volta superata la soglia, l’obbligo resta anche se l’organico si riduce successivamente. Nel computo rientrano tutti i lavoratori subordinati, part-time compresi (in proporzione all’orario) e apprendisti.
Proroga per i nuovi obbligati 2026: termine al 16 luglio
Le imprese che nel 2026 diventano per la prima volta soggette al versamento al Fondo di Tesoreria — perché hanno superato la soglia dei 60 dipendenti medi nel 2025, senza esservi già tenute con le vecchie regole — beneficiano di una finestra di regolarizzazione per le quote di competenza gennaio-giugno 2026. Il D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (convertito dalla L. 25 giugno 2026, n. 112), all’art. 16, ha prorogato dal 16 maggio al 16 luglio 2026 il termine entro cui questi versamenti possono essere effettuati senza sanzioni né interessi. Le istruzioni operative sono state fornite dall’INPS con il messaggio n. 1511/2026.
Riferimenti normativi
Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), art. 1 comma 204 (modifica dell’art. 8 D.Lgs. 252/2005) e revisione dell’art. 1 comma 756, L. 296/2006; Deliberazione COVIP 19 giugno 2026; Circolare INPS n. 12/2026; D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (convertito dalla L. 25 giugno 2026, n. 112); messaggio INPS n. 1511/2026.


