Con la Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026, l’Istituto ha aggiornato il massimale mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI, fissandolo a € 1.584,70. Questo dato è il punto di partenza per calcolare il cosiddetto ticket di licenziamento (o contributo NASpI), che ogni datore di lavoro è obbligato a versare all’INPS ogni volta che si conclude un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle ipotesi previste dalla legge.
Il ticket di licenziamento è un contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro, introdotto dall’art. 2, commi 31–35 della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero). Serve a finanziare il Fondo per l’indennità di disoccupazione NASpI.
Il principio di base è semplice: ogni volta che un rapporto di lavoro a tempo indeterminato si interrompe in modo tale da aprire — anche solo teoricamente — la strada alla NASpI, il datore di lavoro deve versare questo contributo all’INPS.
Il ticket è dovuto anche se il lavoratore non farà domanda di NASpI, oppure non ne avrà poi diritto per mancanza dei requisiti contributivi.
L’obbligo scatta in base alla tipologia di cessazione, non all’effettiva fruizione del sussidio.
L’importo del Ticket licenziamento, da pagare all’INPS in caso di recesso involontario del lavoratore dal rapporto di lavoro, è pari a 649,73 euro (41% di 1.584,70 euro) per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.949,19 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

