A decorrere dal 1° luglio 2026 la Legge di Bilancio 2026 introduce l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori privati di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici. Il TFR sarà destinato alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, con facoltà di rinuncia a tale adesione automatica entro 60 giorni.
Come specifica la nuova previsione introdotta, l’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche collettive di riferimento, la forma pensionistica di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
Questo comporta la devoluzione dell’intero TFR e dell’eventuale contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore così come previsto dalla contrattazione collettiva.
In assenza di fondi pensione collettivi di riferimento, il versamento dei flussi contributivi derivanti dall’adesione automatica avviene al fondo pensione residuale previsto dalla normativa — inizialmente FondINPS e, dopo la sua soppressione, il fondo pensione Cometa.
Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica e scegliere liberamente di conferire l’intero importo del TFR maturando ad altro fondo pensione/PIP oppure mantenere il TFR in azienda ai sensi dell’art. 2120 c.c.
Obblighi del datore di lavoro
– Conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e consegnarne copia;
– Dare comunicazione al fondo pensione di riferimento in caso di adesione automatica;
– Iniziare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.
Gli statuti e i regolamenti dei fondi pensione prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio/rendimento, tenendo conto dell’orizzonte temporale e dell’età anagrafica dell’aderente.
Per i lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale scelta sia stata compiuta in precedenza, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro lo informa della possibilità di indicare — entro 60 giorni dall’assunzione — a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando. In difetto, si applica il meccanismo di adesione automatica.
Il TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore entro i 60 giorni decida di destinare una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi collettivi. Per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria anteriore al 29 aprile 1993, per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, la percentuale minima è pari al 50%.
Previdenza complementare: adesione automatica dal 1° luglio 2026 per i nuovi assunti


