Con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito esattamente cosa rientra, e cosa no, nell’imposta sostitutiva introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.
Le due misure introdotte dalla L. 199/2025:
Art. 1 c.7 — Imposta sostitutiva 5% su incrementi da rinnovi CCNL 2024-2026 · Soglia reddituale 2025: ≤ 33.000 €
Art. 1 c.10-11 — Imposta sostitutiva 15% su lavoro notturno, festivo e turni · Entro 1.500 € annui · Soglia: ≤ 40.000 €
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E, 24 febbraio 2026
Detassazione 2026
La detassazione 2026 è un regime fiscale agevolato temporaneo, valido al momento esclusivamente per l’anno d’imposta 2026, che consente di tassare alcune componenti della busta paga con un’aliquota fissa (flat tax) in sostituzione dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali regionali e comunali.
Dal punto di vista operativo, è il datore di lavoro — in qualità di sostituto d’imposta — a dover applicare correttamente le aliquote agevolate in busta paga, raccogliere le dichiarazioni dei dipendenti e versare le imposte con i codici tributo appositi. Imposta sostitutiva del 5%: rinnovi contrattuali e incrementi retributivi
Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2025 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. Il limite considera tutti i redditi da lavoro dipendente dell’anno, anche da più datori di lavoro. Il pubblico impiego è escluso.
L’agevolazione si applica agli incrementi retributivi derivanti da rinnovi di contratti collettivi nazionali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Gli importi devono essere corrisposti nell’arco del 2026.
La Circolare AdE n. 2/E chiarisce che, qualora il rinnovo preveda aumenti distribuiti su più tranche pluriennali, la detassazione al 5% si applica comunque alle quote effettivamente erogate nel 2026 — anche se la tranche era iniziata prima.
✓ Rientra nella detassazione al 5%
• Le 12 mensilità ordinarie (quota incrementale da CCNL)
• Tredicesima e quattordicesima (quota da rinnovo)
• Integrazioni a carico del datore per malattia, maternità/paternità, infortunio (quota corrispondente all’incremento)
• Superminimo assorbito dagli aumenti contrattuali
✗ Non rientra nella detassazione al 5%
• Scatti di anzianità
• Somme una tantum per vacanza contrattuale
• Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
• Straordinari e relative maggiorazioni
• Voci non direttamente riconducibili al rinnovo CCNL
• Contrattazione di secondo livello o aziendale
Imposta sostitutiva del 15%: lavoro notturno, festivo e turni
Questa seconda misura si rivolge ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro. L’agevolazione si applica entro il limite annuo di 1.500 euro: le somme che eccedono tale importo sono tassate con le aliquote IRPEF ordinarie.
Beneficiano dell’imposta sostitutiva al 15%:
• Le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e dei CCNL)
• Le maggiorazioni per lavoro festivo e nei giorni di riposo settimanale
• Le indennità di turno e gli ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL
• Le indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi nazionali
Settori esclusi dalla misura al 15%: i lavoratori del settore turismo, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli stabilimenti termali non rientrano in questa agevolazione.
Adempimenti operativi
L’applicazione delle imposte sostitutive sopra menzionate non è automatica, ma è necessario attivare i seguenti passaggi:
1. Raccogliere le dichiarazioni dei dipendenti
I dipendenti devono dichiarare il proprio reddito 2025 per consentire la verifica dei requisiti reddituali (soglia 33.000 € o 40.000 €) attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
2. Verificare il diritto alla rinuncia
Il dipendente può rinunciare espressamente all’agevolazione e la rinuncia deve avvenire per iscritto. In assenza di rinuncia, il datore applica automaticamente l’aliquota agevolata.
3. Applicare correttamente le aliquote in busta paga
L’imposta sostitutiva è applicata e versata dal sostituto d’imposta con i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate tramite le Risoluzioni n. 2/E e n. 3/E del 29 gennaio 2026:
• Codice tributo 1076 — imposta sostitutiva 15% su notturno/festivo/turni
• Codice tributo per la misura al 5% — Risoluzione n. 3/E/2026
4. Gestire correttamente la Certificazione Unica 2027
Le somme detassate non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, ma devono essere correttamente indicate nella Certificazione Unica relativa all’anno d’imposta 2026, secondo le istruzioni che l’Agenzia ha predisposto.
FAQ
La detassazione 2026 è automatica o serve un’istanza?
L’agevolazione è applicata automaticamente dal datore di lavoro come sostituto d’imposta. Il dipendente non deve presentare alcuna richiesta. Può tuttavia rinunciarvi con comunicazione scritta, se ritiene più conveniente la tassazione ordinaria.
Gli scatti di anzianità rientrano nella detassazione al 5%?
No. Gli scatti di anzianità sono esplicitamente esclusi dall’agevolazione. La detassazione al 5% si applica solo agli incrementi retributivi direttamente riconducibili al rinnovo del CCNL, non a voci che maturano per anzianità individuale del lavoratore.
Un dipendente con rinnovo CCNL che ha avuto più datori di lavoro nel 2025 può comunque accedere alla detassazione?
Sì, ma deve consegnare all’attuale datore le Certificazioni Uniche dei rapporti di lavoro precedenti, oppure sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il reddito complessivo del 2025. Senza questa documentazione, il datore non può verificare il requisito reddituale e potrebbe non applicare correttamente l’agevolazione.
Il CCNL della mia azienda è stato rinnovato nel 2023: rientra nella detassazione?
No. L’agevolazione riguarda esclusivamente i rinnovi sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Un rinnovo del 2023 non rientra, anche se gli aumenti sono ancora in corso di erogazione nel 2026.
I lavoratori del turismo e della ristorazione hanno diritto alla detassazione al 15% su notturno e festivo?
No. Per i lavoratori del settore turismo, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli stabilimenti termali è previsto un regime separato: un trattamento integrativo speciale (art. 1 c. 18, L. 199/2025), attivo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 e diverso dall’imposta sostitutiva al 15%.
Cosa succede se l’azienda applica la detassazione a un dipendente che non ne ha diritto?
Viene effettuato un recupero in sede di conguaglio fiscale o in dichiarazione dei redditi del dipendente. Tuttavia, è responsabilità del sostituto d’imposta verificare i requisiti prima dell’applicazione. Un’applicazione scorretta può generare richieste di conguaglio e potenziali contenziosi.
La detassazione 2026 sarà confermata anche per il 2027?
Le misure introdotte dalla L. 199/2025 sono valide per il solo anno d’imposta 2026. Per il 2027 si dovrà attendere la prossima Legge di Bilancio. È consigliabile affidarsi a un consulente del lavoro per monitorare eventuali proroghe o modifiche normative.
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